Art. 44. 
                      Disposizioni di chiusura 
 
  1. Per quanto non diversamente  disposto  dal  presente  decreto  e
dagli atti di cui all'art. 5 si applicano, anche in  deroga  all'art.
44 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, le disposizioni del
codice civile e le altre disposizioni di legge. Le norme  riguardanti
la pubblicita' del bilancio dell'impresa, del bilancio consolidato  e
delle relazioni si applicano anche agli enti creditizi  e  finanziari
costituiti in forma di enti pubblici.