Art. 44. Disposizioni di chiusura 1. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto e dagli atti di cui all'art. 5 si applicano, anche in deroga all'art. 44 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, le disposizioni del codice civile e le altre disposizioni di legge. Le norme riguardanti la pubblicita' del bilancio dell'impresa, del bilancio consolidato e delle relazioni si applicano anche agli enti creditizi e finanziari costituiti in forma di enti pubblici.