Art. 8. 
            Contabilizzazione degli elementi dell'attivo 
 
  1.  I  crediti  derivanti  da  contratti  di   finanziamento   sono
contabilizzati per l'importo erogato. 
  2. Gli elementi dell'attivo diversi dai crediti sono contabilizzati
al  costo  di  acquisto  o  di  produzione  maggiorato  delle   spese
incrementative. Il costo di acquisto e'  rappresentato  da  qualsiasi
corrispettivo, inclusi i costi  accessori.  Il  costo  di  produzione
comprende tutti i costi direttamente  imputabili  al  prodotto;  puo'
comprendere  anche  altri  costi,  per   la   quota   ragionevolmente
imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione  e  fino
al momento dal quale il bene puo' essere utilizzato. Con  gli  stessi
criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi  al  finanziamento
della fabbricazione, interna o presso terzi;  in  tal  caso  la  loro
iscrizione nell'attivo e' segnalata nella nota integrativa. 
  3. Il costo degli elementi fungibili, inclusi i  valori  mobiliari,
appartenenti alla medesima categoria, definita  anche  in  base  alla
destinazione di tali elementi ai  sensi  dell'art.  10,  puo'  essere
calcolato anche sulla base di  valori  medi  ponderati  o  secondo  i
metodi "ultimo entrato, primo uscito" "primo entrato, primo uscito" o
varianti di tali metodi. Nella nota integrativa e' indicato il valore
corrente dei titoli. 
  4. Se, in sede di prima applicazione del presente decreto, i  costi
di  acquisto  o  di  produzione  non   possono   essere   agevolmente
determinati, puo' considerarsi come costo di acquisto o di produzione
il  valore  indicato  nell'ultimo   bilancio   approvato.   Di   tale
circostanza si fa menzione nella nota integrativa. 
 
----------- 
Articoli 15, paragrafo 3, lettera b), 32, 35, paragrafi 2, 3 e  4,  e
40, paragrafo 1, della direttiva n. 78/660.