Art. 8. Contabilizzazione degli elementi dell'attivo 1. I crediti derivanti da contratti di finanziamento sono contabilizzati per l'importo erogato. 2. Gli elementi dell'attivo diversi dai crediti sono contabilizzati al costo di acquisto o di produzione maggiorato delle spese incrementative. Il costo di acquisto e' rappresentato da qualsiasi corrispettivo, inclusi i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto; puo' comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene puo' essere utilizzato. Con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; in tal caso la loro iscrizione nell'attivo e' segnalata nella nota integrativa. 3. Il costo degli elementi fungibili, inclusi i valori mobiliari, appartenenti alla medesima categoria, definita anche in base alla destinazione di tali elementi ai sensi dell'art. 10, puo' essere calcolato anche sulla base di valori medi ponderati o secondo i metodi "ultimo entrato, primo uscito" "primo entrato, primo uscito" o varianti di tali metodi. Nella nota integrativa e' indicato il valore corrente dei titoli. 4. Se, in sede di prima applicazione del presente decreto, i costi di acquisto o di produzione non possono essere agevolmente determinati, puo' considerarsi come costo di acquisto o di produzione il valore indicato nell'ultimo bilancio approvato. Di tale circostanza si fa menzione nella nota integrativa. ----------- Articoli 15, paragrafo 3, lettera b), 32, 35, paragrafi 2, 3 e 4, e 40, paragrafo 1, della direttiva n. 78/660.