Art. 9. Rettifiche di valore e fondi per rischi ed oneri 1. La svalutazione e l'ammortamento di elementi dell'attivo sono effettuati con una rettifica in diminuzione del valore di tali elementi. 2. I fondi per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite, oneri o debiti di natura determinata, di esistenza probabile o certa, dei quali tuttavia alla data di chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. I suddetti fondi non possono avere la funzione di rettificare valori dell'attivo e non possono superare l'importo necessario alla copertura dei rischi a fronte dei quali sono stati costituiti. ----------- Articoli 19, 20 e 42 della direttiva n. 78/660.