Art. 10. 
                            Rigenerazione 
  1. Coloro che effettuano attivita' di rigenerazione degli oli usati
sono tenuti all'impiego della migliore tecnologia disponibile che non
comporti costi eccessivi,  nonche'  all'osservanza  delle  specifiche
disposizioni relative alla protezione dell'ambiente dall'inquinamento
atmosferico  idrico  e  del  suolo,  e  delle  ulteriori   specifiche
disposizioni tecniche di cui all'art. 4 comma 3. 
  2. La rigenerazione degli oli usati contenente policlorodifenili  o
policlorotrifenili o loro miscele puo' essere consentita  solo  se  i
procedimenti   di   rigenerazione   permettono   di   distruggere   i
policlorodifenili o i policlorotrifenili oppure di  ridurli  in  modo
che  gli  oli  rigenerati  non  contengano  ploliclorodifenili  o   i
policlorotrifenili  in  concentrazione  superiori  a  25  parti   per
milione. 
  3. Gli  oli  di  base  ottenuti  dalla  rigenerazione  non  debbono
contenere  o  essere  stati  contaminati  dalle   sostanze   elencate
nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982,  n.  915,  in  quantita'  e/o  concentrazioni  tali  da   farli
classificare come rifiuto tossico nocivo.