Art. 10. Rigenerazione 1. Coloro che effettuano attivita' di rigenerazione degli oli usati sono tenuti all'impiego della migliore tecnologia disponibile che non comporti costi eccessivi, nonche' all'osservanza delle specifiche disposizioni relative alla protezione dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico idrico e del suolo, e delle ulteriori specifiche disposizioni tecniche di cui all'art. 4 comma 3. 2. La rigenerazione degli oli usati contenente policlorodifenili o policlorotrifenili o loro miscele puo' essere consentita solo se i procedimenti di rigenerazione permettono di distruggere i policlorodifenili o i policlorotrifenili oppure di ridurli in modo che gli oli rigenerati non contengano ploliclorodifenili o i policlorotrifenili in concentrazione superiori a 25 parti per milione. 3. Gli oli di base ottenuti dalla rigenerazione non debbono contenere o essere stati contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in quantita' e/o concentrazioni tali da farli classificare come rifiuto tossico nocivo.