Art. 11. 
               Consorzio obbligatorio degli oli usati 
  1. Al Consorzio obbligatorio degli oli usati partecipano  tutte  le
imprese che immettono al consumo oli lubrificanti di base  e  finiti.
Le quote di partecipazione  sono  determinate  di  anno  in  anno  in
proporzione alle quantita' di basi lubrificanti  immesse  al  consumo
nel corso dell'anno precedente. 
  2. Il Consorzio non ha fini di lucro ed e'  retto  da  uno  statuto
approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con  il
Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato. 
  3.  Le  deliberazioni  degli  organi  del  Consorzio  adottate   in
relazione agli scopi del presente decreto e da  norma  dello  statuto
sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti. 
  4. Il Consorzio determina annualmente,  con  riferimento  ai  costi
sopportati nell'anno al netto dei  ricavi  per  l'assolvimento  degli
obblighi di cui al successivo comma 10, il contributo per chilogrammo
dell'olio  lubrificante  che  sara'   messo   a   consumo   nell'anno
successivo. Ai fini del presente decreto si  considerano  immessi  al
consumo gli oli lubrificanti di base e finiti all'atto del  pagamento
dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovraimposta  di
confine. 
  5. Le imprese partecipanti sono tenute a  versare  al  Consorzio  i
contributi dovuti da ciascuna di  esse  secondo  le  modalita'  ed  i
termini fissati ai sensi del comma 6. 
  6.  Le  modalita'  e  i  termini  di  accertamento,  riscossione  e
versamento dei contributi di cui  al  comma  5,  sono  stabiliti  con
decreto del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e del
tesoro,  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale  entro  un  mese
dall'approvazione dello statuto del Consorzio. 
  7. Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto il Consorzio provvede ad apportare allo statuto vigente tutte
le modificazioni  necessarie  per  adeguarlo  alle  disposizioni  del
presente decreto. Con il decreto che  approva  il  nuovo  statuto  il
Ministro dell'ambiente, di concerto con  quello  dell'industria,  del
commercio   e   dell'artigianato,   puo'   apportare   le   modifiche
eventualmente necessarie al previsto  adeguamento  e  fissa  la  data
della prima riunione  dell'assemblea  per  il  rinnovo  degli  organi
consortili. Nel caso di mancata adozione del nuovo statuto  da  parte
del Consorzio nei termini previsti, il Ministro dell'ambiente, previa
diffida a provvedere entro  l'ulteriore  termine  massimo  di  giorni
quindici,  adotta  con  decreto,  di   concerto   con   il   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il nuovo statuto  e
fissa la data della prima  riunione  dell'assemblea  per  il  rinnovo
degli organi consortili. 
  8.  Lo  statuto  prevede,  in  particolare,  che  sono  organi  del
Consorzio, nominati dall'assemblea dei consorziati: 
   il presidente e il vicepresidente; 
   il consiglio di amministrazione; 
   il collegio sindacale. 
   Il consiglio di amministrazione e' composto di sedici  membri.  Di
esso fanno parte il presidente,  il  vicepresidente,  quattro  membri
nominati, ai sensi dell'art. 2459 codice  civile,  uno  ciascuno  dai
Ministri   dell'ambiente,    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato, della sanita'  e  delle  finanze,  nonche'  da  due
espressi  esclusivamente  dai  soci  che  immettono  in  consumo  oli
rigenerati. 
  Il collegio sindacale e' composto di cinque membri, dei quali  tre,
nominati ai sensi dell'art. 2459  codice  civile,  uno  ciascuno  dai
Ministri del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato. 
  9. Il Consorzio deve trasmettere ai Ministeri  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  e  dell'ambiente,   entro   un   mese
dall'approvazione, il  bilancio  consuntivo  delle  gestioni  annuali
sottoposto a revisione da parte di societa'  a  cio'  autorizzata  ai
sensi e per gli effetti del decreto del Presidente  della  Repubblica
31 marzo 1975, n. 136. 
  10. Il Consorzio esplica le sue funzioni  su  tutto  il  territorio
nazionale. Esso e' tenuto a: 
    a) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione  pubblica  sulle
tematiche della raccolta e dell'eliminazione degli oli usati; 
    b)  assicurare  ed  incentivare  la  raccolta  degli  oli   usati
ritirandoli dai detentori e dalle imprese autorizzate; 
    c) espletare direttamente le  attivita'  di  raccolta  degli  oli
usati dai detentori che ne  facciano  direttamente  richiesta,  nelle
province  ove  manchi  o  risulti  insufficiente   o   economicamente
difficoltosa la raccolta rispetto alle quantita' di oli  lubrificanti
immessi al consumo; 
    d) selezionare gli oli usati raccolti ai fini della loro corretta
eliminazione; 
    e) cedere gli  oli  usati  alle  imprese  autorizzate  alla  loro
eliminazione, osservando le priorita' previste dall'art. 3 comma 3; 
    f) proseguire ed incentivare lo studio, la sperimentazione  e  la
realizzazione  di  nuovi  processi  di  trattamento  e   di   impiego
alternativi; 
    g) operare nel rispetto dei principi di  concorrenza,  di  libera
circolazione di beni, di economicita' della gestione,  nonche'  della
tutela della salute e dell'ambiente da ogni  inquinamento  dell'aria,
delle acque e del suolo; 
    h) annotare ed elaborare  tutti  i  dati  tecnici  relativi  alla
raccolta ed eliminazione degli oli usati e comunicarli annualmente ai
Ministeri che esercitano il controllo,  corredati  da  una  relazione
illustrativa; 
    i)  garantire  ai  rigeneratori,  nei  limiti  degli  oli   usati
rigenerabili raccolti e della produzione dell'impianto i quantitativi
di oli usati richiesti a prezzo equo e, comunque,  non  superiore  al
costo diretto della raccolta. 
  11. Il Consorzio obbligatorio degli  oli  usati  puo'  svolgere  le
proprie funzioni sia direttamente che tramite  mandati  conferiti  ad
imprese per determinati e limitati settori di attivita' o determinate
aree territoriali. L'attivita'  dei  mandatari  e'  svolta  sotto  la
direzione e la responsabilita' del Consorzio stesso.