Art. 14 
                              Sanzioni 
 
  1. Alle attivita' di smaltimento dei rifiuti previste nel  presente
decreto  restano  applicabili  le  disposizioni  penali  vigenti   in
materia. 
  2.  Alle  emissioni  derivanti  dagli  impianti,  fatta  salva   la
disciplina integrativa prevista nel presente decreto, si applicano le
disposizioni penali vigenti in materia. 
  3. Chiunque non osserva i divieti previsti dall'art.  3,  comma  2,
lettere a) e b), e' punito con  l'arresto  sino  a  due  anni  o  con
l'ammenda da lire 5 milioni a lire 20 milioni. 
  4.  Chi  utilizza  gli  oli  usati  come  combustibili  senza  aver
presentato la  dichiarazione  prevista  dall'art.  9  e'  punito  con
l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire 1 milione a lire  5
milioni. 
  5. Chiunque,  esercitando  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, attivita' di raccolta  e  di  eliminazione  di  oli
usati per le quali  e'  richiesta  autorizzazione,  non  presenta  la
domanda all'autorita' competente nel termine previsto  dall'art.  15,
e' punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a lire 5
milioni. 
  6. Chi non osserva gli obblighi stabiliti dall'art. 6, commi 3, 4 e
5 e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  lire  500
mila a lire 5 milioni. 
  7. Chi, nell'attivita'  di  rigenerazione,  non  osserva  l'obbligo
previsto  dall'art.  10,  comma  3,  e'  punito   con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 10 milioni.