Art. 14 Sanzioni 1. Alle attivita' di smaltimento dei rifiuti previste nel presente decreto restano applicabili le disposizioni penali vigenti in materia. 2. Alle emissioni derivanti dagli impianti, fatta salva la disciplina integrativa prevista nel presente decreto, si applicano le disposizioni penali vigenti in materia. 3. Chiunque non osserva i divieti previsti dall'art. 3, comma 2, lettere a) e b), e' punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 20 milioni. 4. Chi utilizza gli oli usati come combustibili senza aver presentato la dichiarazione prevista dall'art. 9 e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni. 5. Chiunque, esercitando alla data di entrata in vigore del presente decreto, attivita' di raccolta e di eliminazione di oli usati per le quali e' richiesta autorizzazione, non presenta la domanda all'autorita' competente nel termine previsto dall'art. 15, e' punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a lire 5 milioni. 6. Chi non osserva gli obblighi stabiliti dall'art. 6, commi 3, 4 e 5 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500 mila a lire 5 milioni. 7. Chi, nell'attivita' di rigenerazione, non osserva l'obbligo previsto dall'art. 10, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 10 milioni.