Art. 15. 
                  Disposizioni transitorie e finali 
  1. Chiunque effettua, alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, attivita' di raccolta ed eliminazione degli oli usati per le
quali sia prevista autorizzazione a norma del  presente  decreto,  e'
tenuto a presentare entro 60 giorni  dalla  data  di  emanazione  dei
decreti previsti dall'art. 3 domanda all'autorita' competente. 
  2. Allorche' l'autorita' competente rilevi che  le  attrezzature  e
gli impianti  non  rispondono  ai  requisiti  previsti  dal  presente
decreto, concede all'impresa un termine non inferiore ai sei  mesi  e
non superiore ai  due  anni  per  consentire  all'impresa  stessa  di
adeguarsi, rilasciando eventualmente autorizzazione  provvisoria  per
il periodo di moratoria concesso. 
  3. Restano valide ai fini dell'esercizio dell'attivita' di raccolta
ed eliminazione degli oli usati, fino a conseguimento  o  diniego  di
quelle richieste ai sensi del comma 1 e per un periodo  comunque  non
superiore al triennio dall'entrata in vigore del presente decreto, le
autorizzazioni che, alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, siano state gia' rilasciate a tal fine, nonche' quelle  che,
essendo state richieste per gli oli usati, siano  state  concesse  ai
sensi dell'art. 6, lettera  d),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,  per  la  raccolta  di  rifiuti
speciali o di rifiuti tossici o nocivi, liquidi o fluidi. 
  4. Fino ad emanazione del nuovo statuto ai sensi  dell'art.  9,  il
Consorzio  obbligatorio  degli  oli  usati  continua   ad   adoperare
uniformandosi ai dettami dello statuto vigente alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto. Il mandato degli organi del Consorzio
e' prorogato fino alla nomina dei nuovi organi eletti dall'assemblea,
da convocarsi a seguito dell'approvazione del nuovo statuto. 
  5. La disposizione dell'art. 3, comma 4, che  fissa  il  limite  di
policlorodifenili e policlorotrifenili e loro miscele in 25 ppm entra
in vigore dal 1ยต gennaio 1993; dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto al 31 dicembre 1992 si applica il limite di 50 ppm. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 27 gennaio 1992 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  ROMITA, Ministro per il 
                                  coordinamento delle politiche 
                                  comunitarie 
                                  DE MICHELIS, Ministro degli affari 
                                  esteri 
                                  MARTELLI, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
                                  CARLI, Ministro del tesoro 
                                  BODRATO, Ministro dell'industria, 
                                  del commercio e dell'artigianato 
                                  DE LORENZO, Ministro della sanita' 
                                  RUFFOLO, Ministro dell'ambiente 
 Visto, Il Guardasigilli: MARTELLI