Art. 2. 
                          Principi generali 
  1. La detenzione e l'attivita' di raccolta e di eliminazione  degli
oli usati sono organizzate e svolte secondo le modalita' previste nel
presente decreto in modo da evitare danni alla salute e  all'ambiente
e di consentire,  ove  compatibile,  il  recupero  di  materia  e  di
energia. 
  2. L'obbligo di conferimento  previsto  dal  presente  decreto  non
esclude la facolta' per il detentore  di  cedere  gli  oli  usati  ad
imprese  di  altro  Stato  membro  delle  Comunita'   europee.   Sono
riconosciute ad ogni effetto del presente decreto  le  autorizzazioni
rilasciate dagli Stati membri delle Comunita'  europee  alle  proprie
imprese nazionali per l'attivita' di raccolta ed eliminazione di  oli
usati. L'importazione e l'esportazione degli oli  usati  e'  soggetta
alle disposizioni proprie della loro classificazione doganale.