Art. 4 Competenze statali 1. Ai Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e delle finanze, spettano, ciascuno per la parte di propria competenza, la vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni e sull'operato del consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui all'art. 11 del presente decreto. 2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro della sanita' provvede, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. a) alla determinazione della percentuale massima di acqua contenuta negli oli usati, oltre la quale il composto va classificato come miscela oleosa ai fini dell'applicazione del presente decreto; b) alla determinazione delle norme tecniche, comprensive dei metodi di analisi, per il rilascio delle autorizzazioni per la raccolta e l'eliminazione degli oli usati; c) alla determinazione delle speciali misure tecniche per la eliminazione degli oli usati contaminati, con norme tecniche da adottare mediante regolamento, sentito il consiglio superiore di Sanita', ed avvalendosi delle ricerche dell'Istituto superiore di sanita', del CNR e delle universita'; d) alla redazione e all'inoltro delle comunicazioni e periodiche relazioni sulla situazione della raccolta e della eliminazione degli oli usati alla Commissione delle Comunita' europee. 3. Le norme tecniche, comprensive dei metodi di analisi, previste dal comma 2 fissano: a) i requisiti tecnici richiesti dall'impresa che esercita la raccolta e/o la eliminazione, nonche' le caratteristiche tecniche dei mezzi di trasporto, delle attrezzature e degli impianti da destinarsi alla raccolta ed allo stoccaggio povvisorio degli oli usati; b) le specifiche, ulteriori rispetto a quelle previste alla normativa vigente in materia di protezione delle acque, del suolo e dell'aria, per assicurare che gli impianti di rigenerazione adottino tecnologie atte a proteggere la salute e l'ambiente, contenere i costi, ridurre al minimo i rischi connessi con la tossicita' e la nocivita' dei residui della lavorazione; 4. I provvedimenti che regolano per la prima volta la materia dovranno essere emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.