Art. 4 
                         Competenze statali 
 
  1. Ai Ministeri  dell'ambiente,  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, della sanita' e delle finanze,  spettano,  ciascuno
per la parte di propria competenza,  la  vigilanza  sull'applicazione
delle presenti disposizioni e sull'operato del consorzio obbligatorio
degli oli usati, di cui all'art. 11 del presente decreto. 
  2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  di
concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro  della  sanita'
provvede, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400. 
a) alla determinazione della percentuale massima di  acqua  contenuta
   negli oli usati, oltre la quale il composto va  classificato  come
   miscela oleosa ai fini dell'applicazione del presente decreto; 
b) alla determinazione delle norme tecniche, comprensive  dei  metodi
   di analisi, per il rilascio delle autorizzazioni per la raccolta e
   l'eliminazione degli oli usati; 
c) alla  determinazione  delle  speciali  misure  tecniche   per   la
   eliminazione degli oli usati contaminati, con  norme  tecniche  da
   adottare mediante regolamento, sentito il consiglio  superiore  di
   Sanita', ed avvalendosi delle ricerche dell'Istituto superiore  di
   sanita', del CNR e delle universita'; 
d) alla redazione e  all'inoltro  delle  comunicazioni  e  periodiche
   relazioni sulla situazione della  raccolta  e  della  eliminazione
   degli oli usati alla Commissione delle Comunita' europee. 
  3. Le norme tecniche, comprensive dei metodi di  analisi,  previste
dal comma 2 fissano: 
a) i  requisiti  tecnici  richiesti  dall'impresa  che  esercita   la
   raccolta e/o la eliminazione, nonche' le caratteristiche  tecniche
   dei mezzi di trasporto, delle attrezzature  e  degli  impianti  da
   destinarsi alla raccolta ed allo stoccaggio povvisorio  degli  oli
   usati; 
b) le specifiche, ulteriori rispetto a quelle previste alla normativa
   vigente  in  materia  di  protezione  delle  acque,  del  suolo  e
   dell'aria,  per  assicurare  che  gli  impianti  di  rigenerazione
   adottino tecnologie atte a  proteggere  la  salute  e  l'ambiente,
   contenere i costi, ridurre al minimo  i  rischi  connessi  con  la
   tossicita' e la nocivita' dei residui della lavorazione; 
  4. I provvedimenti che regolano  per  la  prima  volta  la  materia
dovranno essere emanati entro sei mesi  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto.