Art. 5 
                           Autorizzazioni 
 
  1. L'autorita' regionale  competente  e  le  province  autonome  di
Trento e Bolzano entro  novanta  giorni  dall'inoltro  della  domanda
attestante il possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche di
cui all'art. 4 e dalle altre disposizioni  di  legge  in  materia  di
tutela dell'ambiente e della  salute  dall'inquinamento  atmosferico,
idrico e del suolo, rilasciano le autorizzazioni all'esercizio  delle
attivita' di raccolta e di eliminazione degli oli usati che non siano
attribuite ad altre autorita' dal presente decreto. Il rilascio delle
autorizzazioni all'esercizio delle attivita' di eliminazione  di  oli
usati e' subordinato a preventivo esame tecnico  degli  impianti,  da
eseguirsi a spese del richiedente. 
  2. Ove l'autorita' regionale accerti l'idoneita' di un impianto  di
rigenerazione  degli  oli  usati  o  del  procedimento   adottato   a
distruggere policlorodifenili e policlorotrifenili e loro miscele  in
concentrazione superiore a 25 parti per milione, ovvero a ridurne  la
concentrazione negli oli di base prodotti al di  sotto  del  riferito
limite, autorizza l'impresa a rigenerare gli oli usati contaminati da
dette sostanze anche  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, dettando le specifiche tecniche
e specificando i quantitativi massimi trattabili annualmente. 
  3.  La  costruzione  e  la  gestione  degli  stabilimenti  per   la
rigenerazione di oli usati resta disciplinata dalla legge  9  gennaio
1991, n. 9, e dalle altre disposizioni in materia di impianti di  oli
minerali. 
  4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'  di  raccolta,  di
trasporto e di stoccaggio degli oli usati al  Consorzio  obbligatorio
degli oli usati, di cui  all'art.  11,  puo'  essere  rilasciata  dal
Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, e della sanita' ove, trascorsi sessanta
giorni dalla richiesta, la regione competente non provveda o provveda
negativamente.