Art. 5 Autorizzazioni 1. L'autorita' regionale competente e le province autonome di Trento e Bolzano entro novanta giorni dall'inoltro della domanda attestante il possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche di cui all'art. 4 e dalle altre disposizioni di legge in materia di tutela dell'ambiente e della salute dall'inquinamento atmosferico, idrico e del suolo, rilasciano le autorizzazioni all'esercizio delle attivita' di raccolta e di eliminazione degli oli usati che non siano attribuite ad altre autorita' dal presente decreto. Il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attivita' di eliminazione di oli usati e' subordinato a preventivo esame tecnico degli impianti, da eseguirsi a spese del richiedente. 2. Ove l'autorita' regionale accerti l'idoneita' di un impianto di rigenerazione degli oli usati o del procedimento adottato a distruggere policlorodifenili e policlorotrifenili e loro miscele in concentrazione superiore a 25 parti per milione, ovvero a ridurne la concentrazione negli oli di base prodotti al di sotto del riferito limite, autorizza l'impresa a rigenerare gli oli usati contaminati da dette sostanze anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, dettando le specifiche tecniche e specificando i quantitativi massimi trattabili annualmente. 3. La costruzione e la gestione degli stabilimenti per la rigenerazione di oli usati resta disciplinata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9, e dalle altre disposizioni in materia di impianti di oli minerali. 4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di raccolta, di trasporto e di stoccaggio degli oli usati al Consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui all'art. 11, puo' essere rilasciata dal Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e della sanita' ove, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, la regione competente non provveda o provveda negativamente.