Art. 6. 
                       Obblighi dei detentori 
  1. Le imprese industriali che producono oli usati e coloro che  nel
corso dell'anno detengono a qualsiasi titolo una quantita'  superiore
a 300 litri annui di oli usati sono obbligati a: 
    a) stivare gli oli usati in  modo  idoneo  ad  evitare  qualsiasi
commistione tra emulsioni ed oli propriamente detti ovvero  qualsiasi
dispersione o contaminazione degli stessi con altre sostanze; 
    b) non miscelare gli oli usati con le sostanze tossiche o  nocive
di cui all'allegato al decreto del  Presidente  della  Repubblica  10
settembre 1982, n. 915, sue modificazioni ed integrazioni; 
    c) cedere e trasferire tutti gli oli usati detenuti al  Consorzio
obbligatorio  degli  oli  usati  direttamente   ovvero   ad   imprese
autorizzate alla  raccolta  e/o  alla  eliminazione,  comunicando  al
cessionario  tutti  i  dati  relativi  all'origine  ed  ai  pregressi
utilizzi degli oli usati; 
    d) rimborsare al cessionario gli oneri inerenti e  connessi  alla
eliminazione delle  singole  miscele  oleose,  degli  oli  usati  non
suscettibili di essere trattati e degli oli contaminati. 
  2. E' data facolta' ai detentori di oli usati  di  provvedere  alla
loro eliminazione tramite cessione diretta  ad  imprese  autorizzate,
dandone comunicazione al Consorzio obbligatorio degli oli usati. 
  3. Chiunque esercita la attivita' di rivendita al dettaglio di  oli
e  fluidi  lubrificanti  per  motori,  ivi  inclusa  la  vendita   di
lubrificanti di navi e natanti  di  qualsiasi  genere  presso  scali,
darsene, attracchi pubblici o privati, marittimi, lacuali o fluviali,
e' obbligato a: 
    a) mettere a disposizione della propria clientela ed esercire  un
impianto attrezzato per lo stoccaggio dell'olio usato; 
    b) ritirare e detenere, a  norma  del  presente  articolo  l'olio
usato estratto dai motori presso i propri impianti; 
    c) consentire, ove non vi provvede direttamente nel caso che  non
effettui la sostituzione, a titolo gratuito che il consorzio installi
presso i locali  in  cui  e'  svolta  la  attivita'  un  impianto  di
stoccaggio degli oli usati a disposizione del pubblico. 
  4.  Coloro  che,  a  qualsiasi  titolo  dispongono  o   mettono   a
disposizione di soci associati o terzi oli e fluidi lubrificanti  per
motori presso  rimesse,  garage,  depositi  o  similari,  pubblici  o
privati  sono  obbligati  a  fornirsi  di  impianti  idonei  per   la
sostituzione e di ritirare e detenere l'olio usato estratto. 
  5. Le officine meccaniche e i demolitori sono obbligati a  ritirare
dai propri clienti e detenere gli oli usati  estratti  nell'esercizio
dell'attivita' propria e i filtri usati. 
  6. Le  Amministrazioni  militari  dello  Stato  hanno  facolta'  di
provvedere alla raccolta ed all'eliminazione degli oli usati di  loro
proprieta', ma sono  tenute  all'osservanza  delle  disposizioni  del
presente  decreto  a  protezione   dell'ambiente   e   della   salute
dall'inquinamento atmosferico, idrico e del suolo.