Art. 7. 
               Attivita' di raccolta e di eliminazione 
  1. Le imprese autorizzate a svolgere l'attivita' di  raccolta  sono
obbligate a: 
    a) raccogliere tutti gli oli usati  offerti  dai  detentori  loro
clienti; 
    b) provvedere al loro stoccaggio; 
    c) cedere  al  Consorzio  obbligatorio  degli  oli  usati  ovvero
direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione gli  oli  usati
raccolti; 
    d) trasmettere al Consorzio obbligatorio degli oli usati tutte le
notizie  acquisite  dai  detentori  in  ordine  alla  provenienza   e
preventivo utilizzo degli oli usati ceduti e, nel  caso  di  cessione
diretta alle imprese autorizzate alla eliminazione,  il  quantitativo
ceduto e la denominazione del cessionario; 
    e) rimborsare al cessionario gli oneri connessi alla eliminazione
delle miscele oleose e degli oli usati  non  suscettibili  di  essere
trattati e degli oli contaminati. 
  2. Le imprese autorizzate ad esercitare attivita'  di  eliminazione
degli oli usati sono obbligate a: 
    a) accertarsi che i soggetti dai quali ricevano oli  usati  siano
autorizzati ad esercitare l'attivita' di raccolta; 
    b) provvedere fino all'inizio del processo di  trattamento  o  di
distruzione allo stoccaggio ad essa ceduti; 
    c) comunicare  al  Consorzio  obbligatorio  degli  oli  usati  le
quantita', la qualita' e la  provenienza  degli  oli  usati  ad  essi
ceduti da soggetti diversi dal Consorzio stesso.