Art. 8 Registro degli oli usati 1. Chiunque produce, ottiene, detiene, raccoglie o elimina oli usati in quantitativi superiori a 300 chilogrammi annui deve tenere un apposito registro nel quale devono essere riportati cronologicamente, per ogni operazione, i dati quantitativi, la provenienza e l'ubicazione degli oli ceduti ed eliminati. 2. Tali dati devono essere tenuti a disposizione delle pubbliche amministrazioni interessate per tre anni dalla data della operazione. Copia del registro deve essere trasmessa, a richiesta, al Consorzio obbligatorio degli oli usati. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle finanze, sono fissate le modalita' per l'adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti.