Art. 8 
                      Registro degli oli usati 
 
  1. Chiunque produce, ottiene,  detiene,  raccoglie  o  elimina  oli
usati in quantitativi superiori a 300 chilogrammi annui  deve  tenere
un   apposito   registro   nel   quale   devono   essere    riportati
cronologicamente,  per  ogni  operazione,  i  dati  quantitativi,  la
provenienza e l'ubicazione degli oli ceduti ed eliminati. 
  2. Tali dati devono essere tenuti a  disposizione  delle  pubbliche
amministrazioni interessate per tre anni dalla data della operazione. 
Copia del registro deve essere trasmessa, a richiesta,  al  Consorzio
obbligatorio degli oli usati. 
  3. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il
Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e  del
Ministro delle finanze, sono fissate le modalita'  per  l'adempimento
degli obblighi di cui ai commi precedenti.