Art. 9. 
                             Combustione 
  1. Le imprese autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n.  203  utilizzano  gli  oli  usati  come
combustibili previo inoltro alla competente  autorita'  regionale  di
una dichiarazione attestante i quantitativi degli oli da impiegare ed
il rispetto dei  presupposti  e  dei  limiti  di  emissione  previsti
dall'allegato  A  al  presente  decreto,  nonche'  il  possesso   dei
requisiti previsti dalle norme tecniche emanate ai sensi dell'art. 4,
comma  3.  L'autorita'  regionale  puo',  entro  venti   giorni   dal
ricevimento della dichiarazione, sospendere o negare  l'utilizzazione
richiesta nell'ambito della potesta' prescrittiva di  cui  al  citato
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Resta
ferma la competenza del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, nei  casi  di  cui  all'art.  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. 
  2. E' vietata  la  combustione  degli  oli  usati  in  impianti  di
potenzialita' termica inferiore a 6 MW. 
  3. E' vietata la combustione degli oli usati contenenti PCB  e  PCT
in concentrazione superiore a quanto previsto all'art. 3, comma 4. La
dichiarazione di cui al comma 1 deve essere  accompagnata  da  idonea
certificazione sul contenuto di PCB e  PCT  nella  partita  destinata
alla combustione.