Art. 2.
  1. Le strutture gia' installate sugli impianti di distribuzione  di
carburanti  per  l'erogazione  di  benzina  normale con piombo devono
essere convertite all'utilizzazione di benzina super priva di piombo.
La conversione di cui al  precedente  comma  e'  assentita  trascorsi
sessanta   giorni  dalla  notificazione  del  progetto  all'autorita'
concedente senza che la stessa abbia formulato motivate osservazioni.