Art. 2. 1. Le strutture gia' installate sugli impianti di distribuzione di carburanti per l'erogazione di benzina normale con piombo devono essere convertite all'utilizzazione di benzina super priva di piombo. La conversione di cui al precedente comma e' assentita trascorsi sessanta giorni dalla notificazione del progetto all'autorita' concedente senza che la stessa abbia formulato motivate osservazioni.