Art. 3.
                              Sanzioni
  1. Chiunque non ottempera al  divieto  stabilito  dall'art.  1  del
presente  decreto  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
  Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 27 gennaio 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  ROMITA,     Ministro     per     il
                                  coordinamento    delle    politiche
                                  comunitarie
                                  DE MICHELIS, Ministro degli  affari
                                  esteri
                                  MARTELLI,   Ministro  di  grazia  e
                                  giustizia
                                  CARLI, Ministro del tesoro
                                  DE LORENZO, Ministro della sanita'
                                  RUFFOLO, Ministro dell'ambiente
                                  BODRATO,  Ministro  dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI