Art. 3. Sanzioni 1. Chiunque non ottempera al divieto stabilito dall'art. 1 del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 gennaio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia CARLI, Ministro del tesoro DE LORENZO, Ministro della sanita' RUFFOLO, Ministro dell'ambiente BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: MARTELLI