Art. 3. Sanzioni 1. Chiunque utilizza in impianti di combustione gasolio con contenuto in zolfo non conforme a quanto previsto nell'art. 1 e' punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 gennaio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia CARLI, Ministro del tesoro BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato DE LORENZO, Ministro della sanita' RUFFOLO, Ministro dell'ambiente Visto, il Guardasigilli: MARTELLI