Art. 10. Analisi del terreno 1. Il soggetto che richiede l'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi e' tenuto ad effettuare analisi preventive dei terreni secondo lo schema di cui all'allegato II A e con i metodi di riferimento di campionamento e di analisi indicati nell'allegato stesso. 2. Le analisi devono essere ripetute almeno ogni tre anni e devono essere effettuate presso laboratori pubblici, ovvero presso laboratori privati i quali abbiano i requisiti indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni adottato su proposta dei Ministri della sanita', sell'ambiente e dell'agricoltura e foreste.