Art. 10.
                         Analisi del terreno
 1.  Il  soggetto che richiede l'autorizzazione all'utilizzazione dei
fanghi e' tenuto ad effettuare analisi preventive dei terreni secondo
lo schema di cui all'allegato II A e con i metodi di  riferimento  di
campionamento e di analisi indicati nell'allegato stesso.
  2.  Le analisi devono essere ripetute almeno ogni tre anni e devono
essere  effettuate  presso   laboratori   pubblici,   ovvero   presso
laboratori  privati i quali abbiano i requisiti indicati nell'atto di
indirizzo e coordinamento  alle  regioni  adottato  su  proposta  dei
Ministri della sanita', sell'ambiente e dell'agricoltura e foreste.