Art. 11.
                         Analisi dei fanghi
  1.   I   fanghi,   cosi'  come  prodotti  presso  gli  impianti  di
depurazione, devono essere analizzati ogni volta che intervengano dei
cambiamenti  sostanziali  nella  qualita'  delle  acque  trattate   e
comunque, ogni tre mesi per gli impianti di potenzialita' superiore a
100.000  abitanti equivalenti (a.c.); ogni 6 mesi per gli impianti di
potenzialita' inferiore a 100.000 a.c. Nel caso  dei  fanghi  di  cui
all'art.  2  punto  a. 1., provenienti da impianti di depurazione con
capacita' inferiore a 5.000 a.c., si procedera' ad almeno una analisi
all'anno.
  2.  Qualora  i  fanghi  siano  stoccati,  miscelati,  trattati  e/o
additivati,  essi  dovranno  essere  sottoposti  ad ulteriori analisi
prima della loro utilizzazione in agricoltura, al fine della verifica
del rispetto dei limiti fissati nell'allegato I B.
  3. Le analisi sono effettuate secondo lo schema dell'allegato II  B
e  con i metodi di riferimento di campionamento e di analisi indicati
nell'allegato stesso.
  4. Copia delle analisi deve essere consegnata all'utilizzatore  dei
fanghi.
  5. Le analisi debbono essere effettuate presso laboratori pubblici,
ovvero presso laboratori privati i quali abbiano i requisiti indicati
nell'atto  di  indirizzo  e  coordinamento  alle  regioni adottato su
proposta dei Ministri della sanita', dell'ambiente,  dell'agricoltura
e foreste e dell'industria.