Art. 12.
                           Norme tecniche
 1. Raccolta dei fanghi.
  La  raccolta  dei  fanghi  presso  gli impianti di depurazione deve
avvenire con mezzi meccanici idonei e nel rispetto  delle  condizioni
igieniche  per  gli  addetti  a  tali operazioni e per l'ambiente. In
particolare durante la  fase  di  raccolta  deve  essere  evitata  la
formazione di aerosoli.
2. Trasporto dei fanghi.
  Il  trasporto dei fanghi deve essere effettuato con mezzi idonei ad
evitare ogni dispersione durante il trasferimento ed a  garantire  la
massima sicurezza dal punto di vista igienico-sanitario.
  I   mezzi   utilizzati  per  il  trasporto  dei  fanghi  liquidi  o
disidratati non  possono  essere  utilizzati  per  il  trasporto  dei
prodotti  destinati  all'alimentazione umana e animale o di materiali
che possono venire a contatto in maniera diretta o indiretta con  gli
alimenti medesimi.
  In  caso  di  trasporto  di  altri  rifiuti  i  mezzi devono essere
bonificati al fine del successivo trasporto dei fanghi.
3.  Stoccaggio  dei  fanghi  negli  impianti  di  produzione  e/o  di
trattamento e/o stoccaggio per conto terzi.
  Devono  essere  previsti adeguati sistemi di stoccaggio predisposti
in relazione allo stato fisico  dei  fanghi  prodotti  ed  alla  loro
utilizzazione.  I  depositi  devono  essere  realizzati  in  modo  da
facilitare le operazioni di caricamento dei mezzi di trasporto.
4. Condizionamento dei fanghi.
  Si intende per condizionamento dei fanghi qualsiasi operazione atta
a  modificare  le   caratteristiche   fisico-chimico-biologiche   dei
medesimi  in  modo tale da facilitarne l'utilizzazione in agricoltura
con esclusione delle operazioni proprie  del  ciclo  fanghi  eseguiti
presso gli impianti di depurazione.
  E'   considerata   come   condizionamento   anche  l'operazione  di
miscelazione. I fanghi possono essere miscelati con altri  fanghi  di
cui  all'art. 2 e/o con altri rifiuti a matrice organica naturale o a
composizione analoga a quella dei  fertilizzanti  disciplinati  dalla
legge  748/84, secondo criteri che saranno valutati in sede di proce-
dure per il rilascio della specifica autorizzazione regionale di  cui
al  precedente articolo 8. In caso di miscelazione e' obbligatoria la
procedura di cui all'art. 11 per ciascun componente la miscela.
  In ogni caso, quando i fanghi vengono sottoposti a  condizionamento
l'autorizzazione   stabilisce   specifici   criteri   e   limiti   di
accettabilita' dei materiali  additivati  ai  fanghi  in  entrata  al
trattamento,  tali  da assicurare la qualita' dei prodotti finali per
l'utilizzazione agricola, fatta salva la sicurezza per  l'ambiente  e
per l'uomo.
5. Stoccaggio dei fanghi presso l'utilizzatore finale.
  Per  lo stoccaggio dei fanghi presso l'utilizzatore finale, qualora
l'azienda utilizzatrice intenda dotarsi di  un  proprio  impianto  di
stoccaggio,  questo  deve  avere capacita' e dimensioni proporzionate
sia agli ordinamenti colturali prevalenti, sia  alle  caratteristiche
dei fanghi:
   per  i  fanghi  liquidi  o  disidratati  deve essere realizzato un
bacino impermeabile opportunamente recintato;
   per  i  fanghi  essiccati,  se  questi  non  vengono  forniti   in
contenitori,   e'  necessario  prevedere  opportune  precauzioni  per
evitarne la dispersione.
6. Applicazione dei fanghi.
  I  fanghi  devono  essere  applicati  seguendo  le  buone  pratiche
agricole;   durante   l'applicazione  o  subito  dopo  va  effettuato
l'interramento mediante opportuna lavorazione del terreno. Durante le
fasi di applicazione dei fanghi sul suolo,  deve  essere  evitata  la
diffusione di aerosoli, il ruscellamento, il ristagno ed il trasporto
del fango al di fuori dell'area interessata alla somministrazione.
  In  ogni caso l'applicazione dei fanghi deve essere sospesa durante
e subito dopo abbondanti precipitazioni, nonche' su superfici  gelate
o coperte da coltre nevosa.