Art. 14.
                    Registri di carico e scarico
  1. Il produttore di fanghi destinati all'agricoltura, deve annotare
sul  registro  di carico e scarico di cui all'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915  e  all'art.  3
comma 5 della legge n. 475/88;
    a)  i  quantitativi  di  fango  prodotto e quelli forniti per uso
agricolo;
    b) la composizione e le caratteristiche dei  fanghi  rispetto  ai
parametri di cui all'allegato 1 B;
    c) il tipo di condizionamento impiegato;
    d)  i  nomi e gli indirizzi dei destinatari dei fanghi e i luoghi
previsti di utilizzazione dei fanghi.
  2. I registri sono a disposizione delle autorita' competenti e deve
esserne trasmessa  annualmente  copia  alla  Regione  ai  fini  della
relazione di cui all'art. 6, comma 5.