Art. 14. Registri di carico e scarico 1. Il produttore di fanghi destinati all'agricoltura, deve annotare sul registro di carico e scarico di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e all'art. 3 comma 5 della legge n. 475/88; a) i quantitativi di fango prodotto e quelli forniti per uso agricolo; b) la composizione e le caratteristiche dei fanghi rispetto ai parametri di cui all'allegato 1 B; c) il tipo di condizionamento impiegato; d) i nomi e gli indirizzi dei destinatari dei fanghi e i luoghi previsti di utilizzazione dei fanghi. 2. I registri sono a disposizione delle autorita' competenti e deve esserne trasmessa annualmente copia alla Regione ai fini della relazione di cui all'art. 6, comma 5.