Art. 16.
                           S a n z i o n i
  1.  Chiunque  utilizza  in  agricoltura  fanghi  di  depurazione in
violazione dei divieti stabiliti dall'art. 4 e' punito con  l'arresto
sino  a  due  anni  o  con  l'ammenda  da  lire 10 milioni a lire 100
milioni.
  2. Si applica  la  pena  dell'arresto  se  sono  utilizzati  fanghi
tossici o nocivi.
  3.   Alle   attivita'   di   raccolta,   trasporto,   stoccaggio  e
condizionamento dei fanghi, previsti dal  presente  decreto,  restano
applicabili  le  sanzioni penali sullo smaltimento dei rifiuti di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,
e successive modifiche ed integrazioni.
  4. Chiunque utilizza in agricoltura  fanghi  di  depurazione  senza
autorizzazione  o con autorizzazione sospesa, rifiutata o revocata e'
punito con l'arresto sino ad un  anno  o  con  l'ammenda  da  lire  5
milioni a lire 50 milioni.
  5.  Chiunque  utilizza  in  agricoltura fanghi di depurazione senza
osservare le prescrizioni dell'autorizzazione e' punito con l'arresto
sino a 6 mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni.
  6. Chiunque non ottempera agli obblighi relativi alla tenuta  della
scheda  di  accompagnamento  e dei registri di carico e scarico e del
registro di utilizzazione, di cui agli artt. 13, 14 e 15,  e'  punito
con  la  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1
milione a lire 6 milioni.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 27 gennaio 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  ROMITA,     Ministro     per     il
                                  coordinamento    delle    politiche
                                  comunitarie
                                  DE  MICHELIS, Ministro degli affari
                                  esteri
                                  MARTELLI,  Ministro  di  grazia   e
                                  giustizia
                                  CARLI, Ministro del tesoro
                                  GORIA,  Ministro dell'agricoltura e
                                  delle foreste
                                  BODRATO,  Ministro  dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
                                  DE LORENZO, Ministro della sanita'
                                  RUFFOLO, Ministro dell'ambiente
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI