Art. 5.
                       Competenze dello Stato
  1.   Il   Ministro   dell'ambiente  di  concerto  con  il  Ministro
dell'agricoltura e con il Ministro dell'industria:
   1) svolge le  funzioni  di  indirizzo,  promozione,  consulenza  e
coordinamento delle attivita' connesse al presente decreto;
   2)  provvede  alla  modifica  ed  integrazione  degli  allegati in
conformita' con le determinazioni della Comunita'  economica  europea
ovvero in relazione a nuove acquisizioni tecnico-scientifiche;
   3)  promuove  ed autorizza, d'intesa con le Regioni interessate ed
anche in deroga ai divieti e alle limitazioni contenute nel  presente
decreto,   nel   rispetto   delle   esigenze  di  tutela  ambientale,
l'acquisizione di nuove conoscenze sull'impiego agricolo  dei  fanghi
attraverso forme di sperimentazione applicate in scala limitata;
   4)  provvede  agli adempimenti comunitari previsti dalla direttiva
recepita col presente decreto;
   5) promuove  e  organizza  la  raccolta  dei  dati  relativi  alle
caratteristiche   dei   fanghi   e  dei  terreni  sui  quali  vengono
utilizzati;
   6) definire i metodi di campionamento e di analisi  dei  fanghi  e
dei terreni.