Art. 5. Competenze dello Stato 1. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e con il Ministro dell'industria: 1) svolge le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento delle attivita' connesse al presente decreto; 2) provvede alla modifica ed integrazione degli allegati in conformita' con le determinazioni della Comunita' economica europea ovvero in relazione a nuove acquisizioni tecnico-scientifiche; 3) promuove ed autorizza, d'intesa con le Regioni interessate ed anche in deroga ai divieti e alle limitazioni contenute nel presente decreto, nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale, l'acquisizione di nuove conoscenze sull'impiego agricolo dei fanghi attraverso forme di sperimentazione applicate in scala limitata; 4) provvede agli adempimenti comunitari previsti dalla direttiva recepita col presente decreto; 5) promuove e organizza la raccolta dei dati relativi alle caratteristiche dei fanghi e dei terreni sui quali vengono utilizzati; 6) definire i metodi di campionamento e di analisi dei fanghi e dei terreni.