Art. 6.
                      Competenze delle regioni
  1. Le regioni:
   1)  rilasciano  le  autorizzazioni  per  le attivita' di raccolta,
trasporto, stoccaggio, condizionamento, come definito  dall'art.  12,
ed  utilizzazione  dei  fanghi  in  agricoltura,  conformemente  alla
normativa vigente e al presente decreto;
   2) stabiliscono ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione  in
agricoltura   per   i  diversi  tipi  di  fanghi  in  relazione  alle
caratteristiche  dei  suoli,  ai  tipi  di  colture  praticate,  alla
composizione dei fanghi, alle modalita' di trattamento;
   3)  stabiliscono  le  distanze  di rispetto per l'applicazione dei
fanghi dai centri abitati, dagli insediamenti sparsi,  dalle  strade,
dai  pozzi  di  captazione  delle  acque  potabili, dai corsi d'acqua
superficiali,  tenendo  conto  delle  caratteristiche   dei   terreni
(permeabilita',  pendenza)  delle  condizioni  meteoclimatiche  della
zona, delle caratteristiche fisiche dei fanghi;
   4)  predispongono  piani  di  utilizzazione  agricola  dei  fanghi
tenendo  conto delle caratteristiche quali-quantitative degli stessi,
della loro utilizzazione in atto o potenziale, della ricettivita' dei
terreni, degli apporti ai suoli in nutrienti, in  sostanza  organica,
in   microelementi,   derivanti   da  altre  fonti,  dei  criteri  di
ottimizzazione dei trasporti, delle tipologie di trattamento;
   5) redigono ogni anno e trasmettono al Ministero dell'ambiente una
relazione  riassuntiva  sui  quantitativi  di  fanghi   prodotti   in
relazione   alle   diverse   tipologie,   sulla   composizione  e  le
caratteristiche degli stessi, sulla quota fornita  per  usi  agricoli
sulle caratteristiche dei terreni a tal fine destinati;
   6)  stabiliscono  le  norme sanitarie per il personale che viene a
contatto con i fanghi.