Art. 7.
                      Competenze delle province
  1. Le province provvedono al controllo sulle attivita' di raccolta,
trasporto,  stoccaggio  e  condizionamento  dei  fanghi, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre  1982,  n.  915,
nonche'  delle  attivita'  di  utilizzazione dei fanghi, ai sensi del
presente decreto.