Art. 8.
                     Autorizzazioni e disciplina
  1.    Le   attivita'   di   raccolta,   trasporto,   stoccaggio   e
condizionamento dei fanghi sono disciplinate e autorizzate  ai  sensi
della  normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 915, e successive integrazioni, dalla legge  20
ottobre  1987,  n.  441,  dalla  legge 9 novembre 1988, n. 475, e dal
presente decreto.
  2. Coloro che svolgono o intendono svolgere le attivita' sopra  in-
dicate,  al  fine del rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, sono
tenuti all'iscrizione  all'Albo  nazionale  delle  imprese  esercenti
servizi  di  smaltimento  rifiuti.  Per  le  attivita'  di raccolta e
trasporto, l'iscrizione all'Albo tiene luogo di autorizzazione.
  3. L'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi in agricoltura  e'
rilasciata ai sensi dell'articolo 9.