Art. 9. 
                            Denominazione 
  1. Ad ogni acqua  minerale  naturale  deve  essere  attribuita  una
denominazione propria, che la distingua nettamente dalle altre  acque
minerali naturali. 
  2. Il nome di  una  determinata  localita'  puo'  far  parte  della
denominazione di un'acqua minerale naturale solo se  questa  proviene
da tale localita'. 
  3. E' vietato attribuire denominazioni diverse  alla  stessa  acqua
minerale naturale.