Art. 2. 
                        D e f i n i z i o n i 
   1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
     a) aromi: le sostanze aromatizzanti, le preparazioni aromatiche,
gli   aromatizzanti   di   trasformazione,   gli   aromatizzanti   di
affumicatura e loro miscele; 
     b) sostanza  aromatizzante:  una  determinata  sostanza  chimica
dotata di proprieta' aromatizzanti e ottenuta: 
     1) con procedimenti  fisici,  comprese  la  distillazione  e  la
estrazione  con  solventi,  oppure  con  procedimenti  enzimatici   o
microbiologici a partire da una materia di origine vegetale o animale
allo stato naturale o previa trasformazione per il consumo umano  con
procedimenti tradizionali di  preparazione  di  prodotti  alimentari,
comprese l'essiccazione, la torrefazione e la fermentazione; 
     2) per sintesi chimica o isolata a mezzo di procedimenti chimici
e chimicamente identica ad una sostanza naturalmente presente  in  un
prodotto di origine vegetale o animale descritto al numero 1); 
     3) per sintesi chimica, ma  non  identica  chimicamente  ad  una
sostanza naturalmente presente in una materia di origine  vegetale  o
animale descritta al numero 1); 
     c) preparazione aromatica: un prodotto  diverso  dalle  sostanze
definite alla lettera b),  numero  1),  concentrato  o  meno,  avente
proprieta'  aromatizzanti  ed  ottenuto  con  opportuni  procedimenti
fisici, comprese la distillazione e l'estrazione con solventi, oppure
con procedimenti enzimatici o microbiologici a partire da materie  di
origine  vegetale  o   animale   allo   stato   naturale   o   previa
trasformazione per il consumo umano con procedimenti tradizionali per
la preparazione di prodotti alimentari, comprese la essiccazione,  la
torrefazione e la fermentazione; 
      d)  aromatizzante  di  trasformazione:  un  prodotto  ottenuto,
rispettando   le   prassi   corrette   di   fabbricazione,   mediante
riscaldamento per non piu' di 15 minuti a temperatura non superiore a
180 ›C di una miscela di ingredienti che non hanno necessariamente di
per se' proprieta' aromatizzanti e di cui almeno uno  contiene  azoto
aminico e un altro e' uno zucchero riduttore; 
     e) aromatizzante di affumicatura: un estratto di fumi  impiegato
nei procedimenti tradizionali di affumicatura degli alimenti.