Art. 3. 
              Additivi, diluenti e solventi degli aromi 
   1. Gli aromi  possono  contenere  prodotti  alimentari  e  possono
essere addizionati  con  gli  additivi,  i  diluenti  ed  i  solventi
indicati nell'allegato  I,  alle  condizioni  e  con  le  limitazioni
stabilite nell'allegato stesso. 
   2. Gli additivi, i diluenti ed i solventi di cui al comma 1 devono
rispondere alle caratteristiche  di  purezza  stabilite  nei  decreti
ministeriali emanati dal  Ministero  della  sanita'  ai  sensi  degli
articoli 5, primo comma, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962,
n. 283, e, ove manchino, a quelle fissate dalla Farmacopea ufficiale.