Art. 18. 
                           S a n z i o n i 
   1. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  confezioni,
detenga per vendere o venda prodotti  alimentari  non  conformi  alle
norme del presente decreto, e' punito con la sanzione  amministrativa
pecuniaria da lire un milione e cinquecentomila a lire nove milioni. 
   2. Le infrazioni alle disposizioni dell'art. 2 sono punite con  la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  lire  sei  milioni  a  lire
trentasei milioni. 
   3. L'importo relativo alle sanzioni di cui ai commi  1  e  2  deve
essere versato all'ufficio del registro competente per territorio.