Art. 20. 
                              B u r r o 
   1. L'art. 4 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526,  e'  sostituito
dal seguente: 
     "Art. 4. - 1. Il burro destinato al consumo diretto deve  essere
posto in vendita in imballaggi preconfezionati  ovvero  in  involucri
ermeticamente chiusi all'origine ovvero in involucri sigillati.".