Art. 25. 
                                Miele 
   1. L'art. 3, comma  5,  della  legge  12  ottobre  1982,  n.  753,
introdotto dall'art. 51 della legge del 29 dicembre 1990, n. 428,  e'
sostituito dal seguente: 
     "5.  Inoltre  per  il  miele  di  produzione   extracomunitaria,
commercializzato tal  quale  o  miscelato  con  miele  di  produzione
comunitaria, va indicato il  Paese  di  produzione  extracomunitaria,
oltre alle indicazioni di cui all'art. 6, comma 1.". 
   2. L'art. 6 della legge 12 ottobre 1982, n. 753,  come  modificato
dall'art. 51 della legge del 29 dicembre 1990, n. 428, e'  sostituito
dal seguente: 
     "Art. 6. - 1. Il miele  destinato  al  consumatore  deve  essere
confezionato in contenitori chiusi recanti le seguenti indicazioni: 
       a) la denominazione 'miele', per il prodotto definito al primo
comma dell'art. 1, ovvero una delle denominazioni specifiche previste
ai commi 3 e  4  dell'art.  1,  secondo  l'origine  o  il  metodo  di
estrazione del prodotto; tuttavia il 'miele in favo', il  'miele  con
pezzi  di  favo',  il  'miele  per  pasticceria',   il   'miele   per
l'industria' ed il 'miele di brughiera' devono essere designati  come
tali; 
       b) la quantita' netta o nominale; 
       c) il nome o la ragione sociale e la sede del produttore o del
confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunita' europea; 
       d) la dicitura di identificazione del lotto. 
      2. La denominazione di vendita puo' essere completata da: 
       a) un'indicazione inerente all'origine  vegetale  o  floreale,
millefiori compreso, se il  prodotto  proviene  soprattutto  da  tale
origine e ne  possiede  le  caratteristiche  organolettiche,  fisico-
chimiche e microscopiche; 
       b) un  nome  regionale,  territoriale  o  topografico,  se  il
prodotto proviene totalmente dall'origine indicata; 
       c) l'indicazione 'vergine integrale'  qualora  non  sia  stato
sottoposto ad alcun trattamento termico di conservazione  e  possegga
le caratteristiche stabilite col decreto di cui all'art. 7. 
      3. Qualora il miele sia confezionato in imballaggi o recipienti
di  peso  netto  pari  o  superiori  a  10  chilogrammi  e  non   sia
commercializzato al dettaglio, le indicazioni  di  cui  al  comma  1,
lettere b) e c), possono figurare solo sui documenti  commerciali  di
vendita. 
      4. Con proprio decreto, il Ministro  dell'agricoltura  e  delle
foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato,  stabilisce  le  modalita'  per  la  tenuta  di  un
registro di carico e scarico da parte di chi importa o utilizza miele
di produzione extracomunitaria per la vendita sul mercato  nazionale,
qualora sia contenuto in recipienti di peso netto pari o superiori  a
10 chilogrammi e stabilisce inoltre le modalita' per la tenuta di  un
registro dal quale risultino le operazioni di miscelazione  di  detto
miele. 
      5. Le indicazioni di cui ai commi 1,  lettera  a)  e  2  devono
figurare in lingua italiana. 
      6.  Chiunque  contravviene  alle  disposizioni   del   presente
articolo e' punito con la sanzione amministrativa  del  pagamento  di
una somma da L. 500.000 a L. 5.000.000.".