Art. 27. 
              Pomodori pelati e concentrati di pomodoro 
   1. Gli articoli 4 e 5, commi  terzo  e  quarto,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, sono abrogati. 
   2. L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11  aprile
1975, n. 428, e' sostituito dal seguente: 
     "Art. 7. - 1. I contenitori dei  prodotti  di  cui  al  presente
decreto, fabbricati in Italia e destinati al consumatore, oltre  alle
menzioni obbligatorie prescritte dalle norme generali in  materia  di
etichettatura dei prodotti alimentari, devono riportare: 
       a) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato  e  la
sede legale del fabbricante; 
       b) la sede dello stabilimento; 
       c) una  dicitura  di  identificazione  del  lotto  impressa  o
litografata o apposta in maniera indelebile  sul  contenitore  o  sul
dispositivo di chiusura. 
      2. Previa  autorizzazione  del  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, e' consentito l'uso di  una  sigla  per
l'indicazione di cui al comma 1,  lettera  a)  e  di  un  numero  per
l'indicazione di cui alla lettera b). 
     3. Le sigle ed i numeri previsti al comma 2 sono comunicati  dal
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato   al
Ministero della sanita',  al  Ministero  dell'agricoltura  e  foreste
nonche' all'Istituto nazionale per le conserve alimentari. 
      4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche  ai
prodotti destinati all'esportazione.".