Art. 3. 
        Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati 
   1. Salvo quanto disposto dagli  articoli  successivi,  i  prodotti
alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono  riportare
le seguenti indicazioni: 
      a) la denominazione di vendita; 
      b) l'elenco degli ingredienti; 
      c) la quantita' netta o, nel caso di  prodotti  preconfezionati
in quantita' unitarie costanti, la quantita' nominale; 
      d) il termine minimo di conservazione o, nel caso  di  prodotti
molto deperibili dal  punto  di  vista  microbiologico,  la  data  di
scadenza; 
      e) il nome o la ragione sociale o il marchio  depositato  e  la
sede o del  fabbricante  o  del  confezionatore  o  di  un  venditore
stabilito nella Comunita' economica europea; 
      f)  la   sede   dello   stabilimento   di   produzione   o   di
confezionamento; 
      g) il titolo alcolometrico volumico effettivo  per  le  bevande
aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume; 
      h) una dicitura  che  consenta  di  identificare  il  lotto  di
appartenenza del prodotto; 
      i) le modalita' di conservazione e di utilizzazione qualora sia
necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in  funzione  della
natura del prodotto; 
      l) le istruzioni per l'uso, ove necessario; 
      m) il luogo di origine  o  di  provenienza,  nel  caso  in  cui
l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la
provenienza del prodotto. 
   2. Le indicazioni di cui al comma 1  devono  essere  riportate  in
lingua italiana; e' consentito riportarle anche in piu'  lingue.  Nel
caso di menzioni che non abbiano corrispondenti termini italiani,  e'
consentito riportare le menzioni originarie. 
   3. Salvo quanto prescritto da norme specifiche, le indicazioni  di
cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei
prodotti alimentari nel momento in cui questi sono posti  in  vendita
al consumatore. 
   4. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione  delle  norme
metrologiche, fiscali e ambientali che impongono  ulteriori  obblighi
di etichettatura. 
   5. Per sede si intende la localita' ove e' ubicata l'azienda o  lo
stabilimento.