Art. 5. 
                        I n g r e d i e n t i 
   1. Per ingrediente si intende  qualsiasi  sostanza,  compresi  gli
additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione  di  un
prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, anche se in
forma modificata. 
   2. Gli ingredienti  devono  essere  designati  con  il  loro  nome
specifico; tuttavia: 
      a) gli ingredienti, che appartengono  ad  una  delle  categorie
elencate nell'allegato I e che rientrano  nella  composizione  di  un
altro prodotto alimentare, possono essere designati con il solo  nome
di tale categoria; 
      b) gli ingredienti, che appartengono  ad  una  delle  categorie
elencate nell'allegato II devono essere designati con il  nome  della
loro categoria seguito dal loro nome specifico o dal relativo  numero
CEE. Qualora un ingrediente appartenga a piu' categorie, deve  essere
indicata la categoria corrispondente  alla  funzione  principale  che
esso svolge nel prodotto finito. 
   3. L'elenco degli ingredienti e' costituito dalla enumerazione  di
tutti gli ingredienti del prodotto  alimentare,  in  ordine  di  peso
decrescente al momento della loro  utilizzazione;  esso  deve  essere
preceduto  da  una  dicitura   appropriata   contenente   la   parola
"ingrediente". 
   4. L'acqua aggiunta e gli altri ingredienti volatili sono indicati
nell'elenco in funzione del loro peso nel  prodotto  finito.  L'acqua
aggiunta puo' non essere menzionata ove non superi, in peso, il 5 per
cento del prodotto finito. 
   5. La quantita' di acqua aggiunta come ingrediente in un  prodotto
alimentare e'  determinata  sottraendo  dalla  quantita'  totale  del
prodotto finito la quantita' degli  altri  ingredienti  adoperati  al
momento della loro utilizzazione. 
   6. Nel caso di  ingredienti  utilizzati  in  forma  concentrata  o
disidratata  e   ricostituiti   al   momento   della   fabbricazione,
l'indicazione puo' avvenire nell'elenco in base al  loro  peso  prima
della concentrazione o  della  disidratazione  con  la  denominazione
originaria. 
   7. Nel caso di prodotti concentrati o disidratati,  da  consumarsi
dopo  essere  stati  ricostituiti,  gli  ingredienti  possono  essere
elencati   secondo   l'ordine   delle   proporzioni   del    prodotto
ricostituito, purche' la loro elencazione  sia  accompagnata  da  una
indicazione del tipo "ingredienti del prodotto  ricostituito"  ovvero
"ingredienti del prodotto pronto per il consumo". 
   8. Nel caso di miscuglio di frutta o di ortaggi in cui nessun tipo
di frutta o di ortaggi abbia una predominanza di peso rilevante,  gli
ingredienti possono essere elencati in altro ordine, purche' la  loro
elencazione sia accompagnata da una dicitura del tipo "in proporzione
variabile". 
   9. Nel caso di miscuglio di spezie o di piante aromatiche  in  cui
nessuna delle componenti abbia una predominanza  di  peso  rilevante,
gli ingredienti possono essere elencati in un altro  ordine,  purche'
la loro elencazione sia accompagnata da una  dicitura  del  tipo  "in
proporzione variabile". 
   10. Le carni, utilizzate nella preparazione dei prodotti a base di
carne, devono essere indicate con il nome della specie animale. 
   11.  Un  ingrediente  composto  puo'  figurare  nell'elenco  degli
ingredienti con la propria denominazione prevista da norme specifiche
o consacrata dall'uso in  funzione  del  peso  globale,  purche'  sia
immediatamente seguito dalla enumerazione dei propri componenti. 
   12. La enumerazione di cui al comma 11 non e' obbligatoria: 
      a) se l'ingrediente  composto  rappresenta  meno  del  25%  del
prodotto finito; 
      b) se l'ingrediente  composto  e'  un  prodotto  per  il  quale
l'elenco degli ingredienti non e' prescritto; 
      c) quando si tratta di ingredienti i quali, durante il processo
di fabbricazione, siano stati temporaneamente tolti da un ingrediente
composto  per  esservi  immessi  di  nuovo  in  un  quantitativo  non
superiore al tenore iniziale. 
   13. La menzione del trattamento di cui all'art. 4, comma 3, non e'
obbligatoria, salvo nel caso sia espressamente  prescritta  da  norme
specifiche;  l'ingrediente  sottoposto   a   radiazioni   ionizzanti,
tuttavia,  deve  essere  sempre  accompagnato  dall'indicazione   del
trattamento.