IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 19 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive n. 79/279/CEE del Consiglio del 5 marzo 1979, n. 80/390/CEE del Consiglio del 17 marzo 1980 e n. 87/345/CEE del Consiglio del 22 giugno 1987, concernenti il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. La lettera a) dell'art. 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'art. 5 della legge 4 giugno 1985, n. 281, e' sostituita dalla seguente: " a) puo' prescrivere alle societa' con titoli quotati in borsa, e agli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, i cui titoli sono quotati in borsa, la redazione di bilanci consolidati di gruppo anche per settori omogenei;".