Art. 2.
  1.  Nella prima parte del primo comma dell'art. 4 del decreto-legge
8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
giugno 1974, n. 216, le parole "azioni quotate" sono sostituite dalle
parole "titoli quotati".
  2.  Il  punto  2)  del  primo comma dell'art. 4 del decreto-legge 8
aprile 1974, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
giugno 1974, n. 216, e' sostituito dal seguente:
   "2)  almeno  quarantacinque  giorni  prima  di  quello fissato per
l'assemblea che deve discuterlo o, se precedente, non piu' tardi  del
giorno  in  cui  viene  decisa  la  convocazione  di  tale organo, le
proposte che importano modificazione dell'atto costitutivo, emissione
di obbligazioni, fusione e scissione societaria insieme  ad  apposita
relazione illustrativa degli amministratori.".
  3. Il secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216,
e' sostituito dal seguente:
  "Analoghe  comunicazioni  devono essere fatte dagli enti nazionali,
esteri o internazionali aventi per  oggetto  esclusivo  o  principale
l'esercizio di attivita' commerciali nonche' dalle societa' estere, i
cui  titoli  sono  quotati  in  borsa, con le modalita' e nei termini
stabiliti dalla Commissione tenuto conto dei rispettivi ordinamenti e
sentiti gli amministratori.".