Art. 3.
  1.  Dopo  l'art.  4-  bis  del  decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  giugno  1974,  n.  216,
introdotto dall'art. 6 della legge 4 giugno 1985, n. 281, e' aggiunto
il seguente:
  "4-  ter  .  -  1.  Le societa' e gli enti di cui all'art. 4 devono
assicurare il medesimo trattamento  a  tutti  i  portatori  dei  loro
titoli quotati in borsa che si trovino in condizioni identiche.
   Gli   emittenti   di  cui  al  comma  precedente  devono  altresi'
realizzare le  condizioni  affinche'  i  portatori  dei  loro  titoli
quotati  in  borsa  possano  esercitare  i  propri  diritti. Essi, in
particolare, devono:
    a) consentire ai portatori di tali  titoli  di  intervenire  alle
assemblee alle quali possono partecipare;
    b)  qualora  non  vi provvedano direttamente mediante una propria
stabile organizzazione in Italia,  incaricare  uno  o  piu'  soggetti
residenti  in  Italia del servizio titoli per loro conto, affinche' i
portatori possano esercitare i  propri  diritti  patrimoniali  presso
tale soggetto.".