Art. 3. 1. Dopo l'art. 4- bis del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, introdotto dall'art. 6 della legge 4 giugno 1985, n. 281, e' aggiunto il seguente: "4- ter . - 1. Le societa' e gli enti di cui all'art. 4 devono assicurare il medesimo trattamento a tutti i portatori dei loro titoli quotati in borsa che si trovino in condizioni identiche. Gli emittenti di cui al comma precedente devono altresi' realizzare le condizioni affinche' i portatori dei loro titoli quotati in borsa possano esercitare i propri diritti. Essi, in particolare, devono: a) consentire ai portatori di tali titoli di intervenire alle assemblee alle quali possono partecipare; b) qualora non vi provvedano direttamente mediante una propria stabile organizzazione in Italia, incaricare uno o piu' soggetti residenti in Italia del servizio titoli per loro conto, affinche' i portatori possano esercitare i propri diritti patrimoniali presso tale soggetto.".