Art. 4.
  1.  L'ottavo  comma  dell'art.  8  del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, e' sostituito dal seguente:
  "Salvo quanto  previsto  nei  commi  undicesimo  e  dodicesimo  del
presente articolo per la quotazione dei titoli emessi dagli Stati, da
loro  enti  locali e da enti internazionali di carattere pubblico, la
Commissione delibera l'ammissione delle obbligazioni garantite  dallo
Stato e degli altri titoli per i quali la legge prevede la quotazione
di  diritto,  previo accertamento della ricorrenza delle condizioni e
dei requisiti per  l'ammissione  di  tali  titoli,  ivi  compresi  la
preventiva   pubblicazione  di  un  prospetto  informativo  da  parte
dell'emittente e la sussistenza di un sufficiente grado di diffusione
dei titoli stessi tra il pubblico, da essa stabiliti, limitandoli  al
minimo  consentito  dalle  direttive  comunitarie  ed al solo fine di
assicurare le condizioni di un regolare andamento del  loro  mercato,
con  i  regolamenti  di  cui  al  precedente  quarto  comma. Con tali
regolamenti, la Commissione delibera inoltre i tempi e  le  modalita'
con  cui  gli  emittenti  titoli  per  i  quali  la  legge prevede la
quotazione  di  diritto  devono  dare  ad  essa  comunicazione  della
emissione, nonche' i documenti da allegare alla comunicazione stessa.
La Commissione delibera, altresi', la sospensione e la revoca di tale
quotazione  quando  lo  richieda  la  esigenza di tutela del pubblico
risparmio.".