Art. 4. 1. L'ottavo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, e' sostituito dal seguente: "Salvo quanto previsto nei commi undicesimo e dodicesimo del presente articolo per la quotazione dei titoli emessi dagli Stati, da loro enti locali e da enti internazionali di carattere pubblico, la Commissione delibera l'ammissione delle obbligazioni garantite dallo Stato e degli altri titoli per i quali la legge prevede la quotazione di diritto, previo accertamento della ricorrenza delle condizioni e dei requisiti per l'ammissione di tali titoli, ivi compresi la preventiva pubblicazione di un prospetto informativo da parte dell'emittente e la sussistenza di un sufficiente grado di diffusione dei titoli stessi tra il pubblico, da essa stabiliti, limitandoli al minimo consentito dalle direttive comunitarie ed al solo fine di assicurare le condizioni di un regolare andamento del loro mercato, con i regolamenti di cui al precedente quarto comma. Con tali regolamenti, la Commissione delibera inoltre i tempi e le modalita' con cui gli emittenti titoli per i quali la legge prevede la quotazione di diritto devono dare ad essa comunicazione della emissione, nonche' i documenti da allegare alla comunicazione stessa. La Commissione delibera, altresi', la sospensione e la revoca di tale quotazione quando lo richieda la esigenza di tutela del pubblico risparmio.".