Art. 5.
  1.  Le  disposizioni di attuazione nell'ordinamento nazionale della
direttiva n. 79/279/CEE del 5 marzo 1979 non si applicano  ai  valori
mobiliari  emessi  dagli  Stati  membri delle Comunita' europee e dai
loro enti locali.
  2. L'undicesimo ed il dodicesimo comma dell'art. 8 del decreto  del
Presidente  della  Repubblica  31 marzo 1975, n. 138, sono sostituiti
dai seguenti:
  "Il Ministro del tesoro, con propri decreti da adottarsi sentita la
Commissione nazionale per le  societa'  e  la  borsa,  disciplina  la
quotazione  dei titoli emessi da Stati, da loro enti locali e da enti
internazionali di carattere pubblico, determinando le  condizioni,  i
requisiti  e  le  modalita'  di  ammissione,  gli  obblighi  da  essa
derivanti nonche' i casi di sospensione e revoca.
  Con  proprio  decreto,   il   Ministro   del   tesoro   indica   le
amministrazioni    dello    Stato    eventualmente   competenti   per
l'espressione del parere in merito all'ammissione a quotazione  delle
singole categorie di titoli di cui al comma precedente.".