Art. 6.
  1.  Il secondo comma dell'art. 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77,
e' sostituito dal seguente:
  "Le aziende e gli istituti di  credito  le  cui  azioni,  o  titoli
similari,  non  sono  ammesse alla negoziazione in borsa o al mercato
ristretto non sono soggetti alla disciplina di cui agli  articoli  3,
lettera  a),  e 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, ed  all'art.  4
della  legge  23  febbraio  1977,  n.  49, anche se alla negoziazione
stessa sono  ammessi  le  obbligazioni  e  gli  altri  titoli  emessi
nell'attivita' di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito.
In  tal  caso,  tuttavia,  le aziende e gli istituti di credito i cui
titoli diversi dalle azioni, o titoli  similari,  sono  ammessi  alla
negoziazione  in  borsa  sono  soggetti, limitatamente all'ipotesi di
proposte che importano una modificazione dell'atto costitutivo idonea
ad influire sui diritti dei portatori di tali titoli, all'obbligo  di
cui  all'art.  4,  primo  comma, punto 2), del decreto-legge 8 aprile
1974, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  giugno
1974, n. 216, ed alle sanzioni previste per la sua violazione.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 27 gennaio 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  ROMITA,     Ministro     per     il
                                  coordinamento    delle    politiche
                                  comunitarie
                                  DE MICHELIS, Ministro degli  affari
                                  esteri
                                  MARTELLI,   Ministro  di  grazia  e
                                  giustizia
                                  CARLI, Ministro del tesoro
                                  BODRATO,  Ministro  dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigili: MARTELLI