Art. 4. 1. In caso di violazione dei divieti di cui agli articoli 1 e 2 e' disposta la confisca degli esemplari vivi o morti degli animali selvatici o delle piante ovvero delle loro parti o prodotti derivati. Nel caso di esemplari vivi e' disposto il loro rinvio allo Stato esportatore, a spese del detentore, o l'affidamento a strutture pubbliche o private, in grado di curarne il mantenimento a scopi didattici e la sopravvivenza, sentita la commissione scientifica di cui al comma 2. Nel caso di esemplari morti, loro parti o prodotti derivati, il Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato ne assicura la conservazione a fini didattico-scientifici e, ove necessario, provvede alla loro distruzione, sentita la commissione scientifica di cui al comma 2. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' istituita presso il Ministero dell'ambiente la commissione scientifica per l'applicazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.