Art. 4. 
  1. In caso di violazione dei divieti di cui agli articoli 1 e 2  e'
disposta la confisca degli  esemplari  vivi  o  morti  degli  animali
selvatici o delle piante ovvero delle loro parti o prodotti derivati.
Nel caso di esemplari vivi e' disposto  il  loro  rinvio  allo  Stato
esportatore, a spese  del  detentore,  o  l'affidamento  a  strutture
pubbliche o private, in grado di  curarne  il  mantenimento  a  scopi
didattici e la sopravvivenza, sentita la commissione  scientifica  di
cui al comma 2. Nel caso di esemplari morti, loro  parti  o  prodotti
derivati, il Servizio certificazione CITES del Corpo forestale  dello
Stato ne assicura la conservazione a  fini  didattico-scientifici  e,
ove  necessario,  provvede  alla   loro   distruzione,   sentita   la
commissione scientifica di cui al comma 2. 
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto  con
il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' istituita presso  il
Ministero dell'ambiente la commissione scientifica per l'applicazione
della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e
vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo  1973,
di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.