Art. 5. 
  1. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  coloro  che  detengono  esemplari   degli   animali
selvatici e delle piante di cui all'articolo 1, comma 1, devono farne
denuncia agli uffici del Corpo forestale dello Stato o a  quelli  dei
corpi forestali delle regioni a statuto  speciale  o  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano, abilitati, con decreto del  Ministro
dell'agricoltura  e  delle  foreste,  ad   effettuare   controlli   e
certificazioni in conformita' alla citata convenzione  di  Washington
del 3 marzo 1973, di cui alla legge  19  dicembre  1975,  n.  874.  I
suddetti uffici rilasciano apposita ricevuta, previa  verifica  della
regolarita' dell'importazione a suo tempo avvenuta. 
  2. E' fatto obbligo a coloro che  detengono  esemplari  vivi  degli
animali selvatici e delle piante di cui all'articolo 1, comma  1,  di
comunicare le variazioni del luogo di custodia degli esemplari stessi
al piu' vicino ufficio del Corpo forestale dello Stato  o  dei  corpi
forestali delle regioni a statuto speciale o delle province  autonome
di Trento e di Bolzano, abilitato ai sensi del comma 1  del  presente
articolo. 
  3.  E'  fatto   obbligo,   all'atto   dell'importazione   o   della
riesportazione degli esemplari di cui all'articolo 2, ovvero di  loro
parti o prodotti derivati, di fare apporre dal  piu'  vicino  ufficio
del Corpo forestale dello Stato o dei corpi forestali delle regioni a
statuto speciale o delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
abilitato ai sensi del comma 1 del  presente  articolo,  i  necessari
visti sui certificati di  importazione  in  conformita'  alla  citata
convenzione di Washington del 3 marzo 1973,  di  cui  alla  legge  19
dicembre 1975, n. 874. 
  4.  I  permessi  dei  Paesi  di  origine  degli  esemplari  di  cui
all'articolo 2, ovvero delle loro  parti  o  prodotti  derivati,  nei
quali, dopo verifica operata dalla segreteria di cui all'articolo XII
della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui  alla
legge  19  dicembre  1975,  n.  874,  vengono  accertati   errori   o
falsificazioni, devono essere ritirati  dal  Servizio  certificazione
CITES del Corpo forestale dello Stato,  che  riferisce  all'autorita'
competente dello Stato esportatore tramite la suddetta segreteria. E'
in tal  caso  nullo  qualsiasi  permesso  o  certificato  emesso  dal
Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello  Stato  sulla
base dei suddetti permessi dei Paesi d'origine. 
  5.  E'  fatto  obbligo  di   marcare   conformemente   a   standard
internazionali,   con   sistemi   resi   operativi    dal    Servizio
certificazione CITES del Corpo  forestale  dello  Stato,  sentita  la
commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, gli esemplari
di cui all'articolo 1, comma 1, e quelli cui si applicano le  deroghe
previste dal  citato  regolamento  (CEE)  n.  3626/82,  e  successive
modificazioni. 
  6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3
del presente articolo e' punito, se il  fatto  non  costituisce  piu'
grave reato, con l'ammenda da lire  dieci  milioni  a  lire  quaranta
milioni.