Art. 11. 1. Il responsabile di stabilimenti di allevamento e di stabilimenti fornitori e' tenuto a registrare il numero e le specie degli animali venduti o forniti, la data in cui sono stati venduti o forniti, il nome e l'indirizzo del destinatario, nonche' il numero e la specie degli animali morti negli stabilimenti stessi. 2. L'autorita' comunale sottopone a vidimazione i registri che devono essere conservati negli stabilimenti autorizzati per un minimo di tre anni a decorrere dall'ultima registrazione e messi a disposizione dell'autorita' che effettua l'ispezione.