Art. 12. 1. Chiunque intende porre in esercizio uno stabilimento utilizzatore deve ottenere la preventiva autorizzazione del Ministero della sanita'. 2. L'autorizzazione, e' concessa se: 1) gli stabilimenti utilizzatori sono dotati di impianti e attrezzature adeguate alle specie animali utilizzate ed agli esperimenti che vi sono effettuati; 2) la concezione, la costruzione ed il funzionamento sono tali da garantire che gli esperimenti siano condotti nel modo piu' appropriato possibile, al fine di ottenere risultati concreti con il minor numero possibile di animali ed il minimo dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli; 3) sono individuate le persone responsabili dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature; 4) e' disponibile un numero sufficiente di persone qualificate; 5) sono assicurate da parte di un medico veterinario, la consulenza e l'assistenza veterinaria nonche' la consulenza sul benessere degli animali. 3. Il responsabile di stabilimenti utilizzatori deve tenere un registro in cui si annotano tutti gli animali utilizzati; in particolare, i registri devono indicare il numero e la specie di tutti gli animali acquistati, la provenienza e la data del loro arrivo, della loro nascita o della morte. 4. I registri, di cui al comma 3, preventivamente vidimati dal Ministero della sanita', devono essere tenuti per almeno tre anni e presentati all'autorita' che ne faccia richiesta.