Art. 12. 
  1.  Chiunque  intende   porre   in   esercizio   uno   stabilimento
utilizzatore deve ottenere la preventiva autorizzazione del Ministero
della sanita'. 
  2. L'autorizzazione, e' concessa se: 
   1)  gli  stabilimenti  utilizzatori  sono  dotati  di  impianti  e
attrezzature  adeguate  alle  specie  animali  utilizzate   ed   agli
esperimenti che vi sono effettuati; 
   2) la concezione, la costruzione ed il funzionamento sono tali  da
garantire  che  gli  esperimenti  siano  condotti   nel   modo   piu'
appropriato possibile, al fine di ottenere risultati concreti con  il
minor numero possibile di animali ed il  minimo  dolore,  sofferenza,
angoscia o danni durevoli; 
   3) sono individuate le persone responsabili dell'assistenza  degli
animali e del funzionamento delle attrezzature; 
   4) e' disponibile un numero sufficiente di persone qualificate; 
   5)  sono  assicurate  da  parte  di  un  medico  veterinario,   la
consulenza e  l'assistenza  veterinaria  nonche'  la  consulenza  sul
benessere degli animali. 
  3. Il responsabile di  stabilimenti  utilizzatori  deve  tenere  un
registro  in  cui  si  annotano  tutti  gli  animali  utilizzati;  in
particolare, i registri devono indicare il  numero  e  la  specie  di
tutti gli animali acquistati, la  provenienza  e  la  data  del  loro
arrivo, della loro nascita o della morte. 
  4. I registri, di cui al  comma  3,  preventivamente  vidimati  dal
Ministero della sanita', devono essere tenuti per almeno tre  anni  e
presentati all'autorita' che ne faccia richiesta.