Art. 11 
Spese relative ai sopralluoghi e alle verifiche dei centri di saggio 
 
  1. Le spese relative alle prestazioni fornite dal  Ministero  della
sanita' per le verifiche e le certificazioni di cui agli articoli 4 e
5 sono a carico  dei  centri  di  saggio  secondo  le  tariffe  e  le
modalita' stabilite con decreto del Ministro della sanita'.