Art. 12 
                          Norma transitoria 
 
  1. I centri di saggio che  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto risultano  autorizzati  ai  sensi  dell'art.  6  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n.  927,  o
riconosciuti idonei dal Ministero della sanita' ai sensi del  decreto
ministeriale  26  giugno  1986  sono  considerati  centri  di  saggio
certificati ai sensi dell'art. 5. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 27 gennaio 1992 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  ROMITA, Ministro per il 
                                  coordinamento delle politiche 
                                  comunitarie 
                                  DE MICHELIS, Ministro per gli 
                                  affari esteri 
                                  MARTELLI, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
                                  CARLI, Ministro del tesoro 
                                  DE LORENZO, Ministro della sanita' 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI