Art. 12 Norma transitoria 1. I centri di saggio che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano autorizzati ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, o riconosciuti idonei dal Ministero della sanita' ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 1986 sono considerati centri di saggio certificati ai sensi dell'art. 5. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 gennaio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie DE MICHELIS, Ministro per gli affari esteri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia CARLI, Ministro del tesoro DE LORENZO, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: MARTELLI