Art. 3 Adempimenti dei centri di saggio 1. I centri di saggio che effettuano una o piu' ricerche di cui al comma 1 dell'art. 1, secondo i principi di buone pratiche di laboratorio di cui all'art. 2, ne danno comunicazione al Ministero della sanita' precisando il tipo di prove e le categorie di prodotti chimici. 2. La comunicazione di cui al comma 1 va corredata della documentazione utili a stabilire l'idoneita' del centro di saggio stesso ad eseguire le ricerche oggetto della comunicazione. 3. I centri di saggio informano tempestivamente il Ministero della sanita' delle variazioni significative relative ai dati forniti nella comunicazione di cui ai commi 1 e 2.