Art. 3 
                  Adempimenti dei centri di saggio 
 
  1. I centri di saggio che effettuano una o piu' ricerche di cui  al
comma 1  dell'art.  1,  secondo  i  principi  di  buone  pratiche  di
laboratorio di cui all'art. 2, ne danno  comunicazione  al  Ministero
della sanita' precisando il tipo di prove e le categorie di  prodotti
chimici. 
  2.  La  comunicazione  di  cui  al  comma  1  va  corredata   della
documentazione utili a stabilire l'idoneita'  del  centro  di  saggio
stesso ad eseguire le ricerche oggetto della comunicazione. 
  3. I centri di saggio informano tempestivamente il Ministero  della
sanita' delle variazioni significative relative ai dati forniti nella
comunicazione di cui ai commi 1 e 2.