Art. 4 
Verifica  dell'applicazione  dei  principi  di  buone   pratiche   di
                             laboratorio 
 
  1. La conformita' dei centri di  saggio,  di  cui  all'art.  3,  ai
principi di buone pratiche di laboratorio, viene verificata  mediante
ispezione dei centri stessi e revisioni di  specifici  studi  secondo
gli orientamenti descritti nell'allegato III. 
  2. Le ispezioni e le revisioni di studi, di cui al  comma  1,  sono
effettuate da ispettori scelti fra  funzionari  del  Ministero  della
sanita', dall'Istituto superiore di sanita', ed eventualmente esperti
di altre amministrazioni pubbliche, inseriti  nella  lista  nazionale
approvata con decreto del Ministro della sanita'.