Art. 4 Verifica dell'applicazione dei principi di buone pratiche di laboratorio 1. La conformita' dei centri di saggio, di cui all'art. 3, ai principi di buone pratiche di laboratorio, viene verificata mediante ispezione dei centri stessi e revisioni di specifici studi secondo gli orientamenti descritti nell'allegato III. 2. Le ispezioni e le revisioni di studi, di cui al comma 1, sono effettuate da ispettori scelti fra funzionari del Ministero della sanita', dall'Istituto superiore di sanita', ed eventualmente esperti di altre amministrazioni pubbliche, inseriti nella lista nazionale approvata con decreto del Ministro della sanita'.