Art. 5 Certificazione di conformita' 1. Qualora gli accertamenti effettuati diano esito positivo il Ministero della sanita' provvede a certificare che il centro di saggio opera conformemente ai principi di buone pratiche di laboratorio per le prove comunicate dallo stesso ai sensi dell'art. 3, secondo la formula: "certificazione di conformita' alle buone pratiche di laboratorio ai sensi della direttiva 88/320/CEE il .. ... ... (data)". 2. Qualora dagli accertamenti effettuati risulti che il centro di saggio non opera nel rispetto dei principi di buone pratiche di laboratorio, il Ministero della sanita' da' comunicazione al centro interessato delle carenze riscontrate perche' siano eliminate e propone ulteriori accertamenti; qualora tali accertamenti confermino i primi, il centro non viene iscritto o viene cancellato dall'elenco nazionale di cui al comma 5 dell'art. 9.