Art. 5 
                    Certificazione di conformita' 
 
  1. Qualora gli accertamenti  effettuati  diano  esito  positivo  il
Ministero della sanita' provvede  a  certificare  che  il  centro  di
saggio  opera  conformemente  ai  principi  di  buone   pratiche   di
laboratorio per le prove comunicate dallo stesso ai  sensi  dell'art.
3, secondo la formula:  "certificazione  di  conformita'  alle  buone
pratiche di laboratorio ai sensi della direttiva 88/320/CEE il .. ... 
... (data)". 
  2. Qualora dagli accertamenti effettuati risulti che il  centro  di
saggio non opera nel rispetto  dei  principi  di  buone  pratiche  di
laboratorio, il Ministero della sanita' da' comunicazione  al  centro
interessato delle  carenze  riscontrate  perche'  siano  eliminate  e
propone ulteriori accertamenti; qualora tali accertamenti  confermino
i primi, il centro non viene iscritto o viene cancellato  dall'elenco
nazionale di cui al comma 5 dell'art. 9.